IMU 2023

Informazioni utili IMU 2023

Descrizione

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l’introduzione, dal 01.01.2020, della nuova tassa sulla casa (‘nuova’ IMU) derivata dall’abolizione e fusione delle imposte IMU e TASI vigenti fino al 31.12.2019.È soggetto all’IMU chiunque sia titolare di un diritto reale su un immobile:

  1. Proprietario
  2. Titolare di Usufrutto, Uso, Abitazione, Enfiteusi, Superficie
  3. Locatario in caso di locazione finanziaria (leasing), dalla data di stipula e per tutta la durata
  4. Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali

L’imposta grava su fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili a prescindere dall’utilizzo.

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenza dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

È considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono assimilate all’abitazione principale:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia, vigili del fuoco ecc.

Cittadini Residenti all’Estero (AIRE)

Dal 1° gennaio 2021, l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturato con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’IMU dovuta.

La base imponibile è così determinata:

Aree fabbricabili: valore venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

fabbricati: il valore dell’immobile ottenuto prendendo la rendita catastale rivalutata del 5%;

e moltiplicata per i diversi coefficienti che variano a seconda della categoria dell’immobile.

Tabella 1

 

Categoria catastale

 

 

R.C. = rendita catastale

 

Coefficiente

 

A (esclusa A/10) C/2 – C/6 – C/7

 

 

R.C. + 5% moltiplicata per

 

160

 

 

B – C/3 – C/4 – C/5

 

R.C. + 5% moltiplicata per

 

140

 

 

A/10 – D/5

 

 

R.C. + 5% moltiplicata per

 

80

 

 

D

 

R.C. + 5% moltiplicata per

 

65

 

 

C/1

 

 

R.C. + 5% moltiplicata per

 

55

 

 

D/10

 

 

R.C. + 5% moltiplicata per

 

65

 

 

Aree fabbricabili

 

 

Valore venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

Vedi delibera G.M. n. 69 del 14.07.2014

Tabella 2 – le aliquote

 

Tipo di immobile

 

 

Aliquota Comune

 

Aliquota Stato

 

Codice tributo

Abitazioni principali e loro pertinenze esenti
Abitazioni principali e loro pertinenze

Categorie A/1 A/8 A/9

 

4,00 per mille

 

3912

Altri fabbricati 9,60 per mille 3918
Uffici e studi privati 9,60 per mille 3918
Negozi 9,60 per mille 3918
Fabbricati cat. D

(esclusa la cat. D10)

==========

 

2,40 per mille

7,60 per mille

 

=========

3925

 

3930

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 per mille
Aree fabbricabili 9,60 per mille 3916
Terreni agricoli esenti

Versamento dell’imposta

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o c.c.p. indicando il codice Ente del Comune di Ottana: G191 entro le seguenti date:

  • 16 giugno l’acconto pari al 50%
  • 18 dicembre il saldo

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Principali norme di riferimento

Comunali

  • Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.09.2020 e ss.mm.ii.
  • Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2023 che approva le aliquote per il 2023

Statali

  • Legge n. 160 del 27.12.2019 commi da 739 a 783

Pagina aggiornata il 04/12/2023

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