Descrizione
A seguito delle recenti note dell’Ispettorato del Lavoro in merito all’illegittimità dell’anticipazione della quota in dodicesimi del TFR in busta paga, la Regione Sardegna ha chiarito che, ai sensi dell’art. 41 del CCNL del lavoro domestico, i datori di lavoro possono anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato.
Poiché fino ad oggi non veniva chiarita la posizione dell’Ispettorato del lavoro e della RAS su questa materia, fino al mese di giugno c.a. il Comune ha provveduto a liquidare le buste paga della legge 162 e del RAC con la quota di TFR indicata.
A partire dal mese di luglio 2025, i titolari dei suddetti finanziamenti non potranno più presentare buste paga riportanti il rateo dell’anticipazione del TFR; qualora volessero avvalersi della facoltà data dall’art. 41 del CCNL del lavoro domestico dovranno, con la busta paga di dicembre:
- Produrre la formale richiesta da parte del lavoratore di anticipazione del 70% del TFR, con l’indicazione della motivazione della richiesta nei termini di legge;
- Produrre la dichiarazione del consulente che attesti l’importo di TFR già liquidato fino a giugno, utile per quantificare la quota ancora da ottenere, nei limiti del 70% del maturato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi al proprio consulente.