Descrizione
Si comunica che dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante''Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo'' che introducono il CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche al Comune di Ottana nei seguenti modi:
? direttamente all'ufficio protocollo
? per raccomandata, indirizzata all'Ufficio Anagrafe
? per fax al numero 078475043
? per via telematica ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.ottana.nu.it protocollo@comune.ottana.nu.it
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
1) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
2) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
4) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012 l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all' alt. 13, c. l, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute; nei successivi 45 gg. dovrà accertare i requisiti, trascorsi i quali l'iscrizione si intende confermata.
Si invita ad osservare scrupolosamente le istruzioni allegate ai modelli: in caso di dichiarazioni mendaci il comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 prevede che dovrà essere data informativa all'autorità giudiziaria competente ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,che dispongono la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso, e ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989 in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.